Descrizione
Ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, hanno l’obbligo di mantenere piantagioni e siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.
Qualora in caso di intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni vengano a cadere sul piano stradale, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, il Codice della Strada prevede le seguenti sanzioni e prescrizioni:
- Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00;
- Obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi;
- In caso di mancato ripristino dei luoghi da parte di chi ne è obbligato, il Comune di Pompu, nel rispetto dell’art. 211 del Codice della Strada, procederà in proprio, addebitando al proprietario le spese sostenute.
L’Amministrazione Comunale confida nella scrupolosa osservanza della normativa al fine di tutelare la sicurezza stradale.