Descrizione
1) All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto delle erbacee e dei residui di falciatura e la completa pulizia delle aree entro il 1° giugno 2025;
Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo"